Facendo seguito al tema del contributo regionale
trattato pochi giorni fa, affrontiamo oggi come lo Stato interviene sul tema
dell’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso le agevolazioni fiscali
servoscala.
Premesso che la materia è in evoluzione, e
l’Ufficio delle Entrate invita sempre gli utenti a scaricare dal loro sito gli
aggiornamenti, quanto qui esposto potrebbe essere una informazione non più
aggiornata al momento della vostra lettura. Decliniamo quindi ogni
responsabilità per le inesattezze e le variazioni sopraggiunte alla normativa
vigente ed alla sua applicazione. Resta quindi inteso che i riferimenti primari
dovranno essere: l’Agenzia delle Entrate, gli Uffici Tecnici Comunali, le
Aziende Sanitarie, i Patronati di Assistenza, le Associazioni di Categoria, i
vostri Consulenti Fiscali.
IVA
Agevolata
Fino al 31 dicembre 2014 gli interventi di
ristrutturazione e manutenzione di edifici residenziali come l’installazione di
un ascensore o di una piattaforma elevatrice sono assoggettati ad aliquota IVA
pari al 10%, in quanto assoggettati alle ristrutturazioni edilizie; nel caso
che uno dei residenti nell’immobile abbia una invalidità riconosciuta,
l’aliquota scende al 4%. L’installazione di impianti montascale o di movimento
verticale e complanare destinati esclusivamente ad utenti disabili (es. porta
carrozzine e montascale) è sempre assoggettata ad aliquota 4%.
Detrazioni
fiscali
Affrontiamo per prime quelle destinate a tutti gli
utenti. Nel dicembre 2013 sono state apportate alcune variazioni alla
normativa, quindi per spese sostenute dal 26 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 sarà
possibile fruire di una detrazione Irpef pari al 50% su un importo massimo di
96.000 euro in 10 anni, questa scenderà al 40% (ferma restando la soglia dei
96.000 euro) per spese sostenute nel 2015, dal 1° gennaio 2016 la detrazione
scenderà al 36% (con un tetto massimo di 48.000 euro).
Gli utenti che rientrano nella categoria delle
persone disabili beneficiano di una detrazione IRPEF per spese sanitarie o a
sostegno dell’acquisto di ausili pari al 19% sostenute nell’anno di
riferimento, detraibile in una sola soluzione annuale; può essere utilizzata in
alternativa alla detrazione 50% (in dieci rate annuali) oppure complementare,
ma solo per la spesa eccedente il rimborso del 50%, ed eventualmente al
rimborso Regionale aggiuntivo. Il senso è che non si possono detrarre cifre
superiori alla reale spesa sostenuta.
Come sopra descritto consigliamo di avvalersi delle
normative esplicative dell’Agenzia delle Entrate.
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